(massima n. 1)
In materia di reati tributari, la confisca, anche per equivalente, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena, stante l'identitą della lettera e la piena continuitą normativa tra la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma secondo, del predetto Decreto e la previgente fattispecie prevista dall'art. 322-ter cod. pen.