(massima n. 1)
Se č ben vero che, sulla base di un tradizionale orientamento, ai fini del sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter c.p. della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilitā dell'indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilitā nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietā di terzi estranei al reato, č altrettanto vero che tale affermazione deve, necessariamente e convenientemente, coniugarsi con la normativa, dettata in materia di processo esecutivo civile ma ritenuta rilevante ed applicabile anche in sede penale, la quale pone dei limiti alla ablazione forzosa dei trattamenti pensionistici.