(massima n. 1)
É legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente del delitto, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri coindagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale, considerato il principio solidaristico che uniforma la disciplina del concorso di persone e che, di conseguenza, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente, nonché la natura della confisca per equivalente, a cui va riconosciuto carattere eminentemente sanzionatorio.