(massima n. 1)
Il sequestro preventivo del profitto, finalizzato alla confisca, presuppone che un profitto sia stato conseguito, con conseguente accrescimento della sfera patrimoniale di chi lo subisce, sicché, nel caso di sequestro nei confronti del corruttore, ai sensi dell'art. 322-ter, comma secondo, cod. pen., il profitto non può essere individuato nel prezzo corrisposto al corrotto, se non vi è prova che sia "rientrato" nella disponibilità del corruttore. (In motivazione, la Corte ha precisato che la clausola sussidiaria di cui alla indicata norma stabilisce solo un parametro per la determinazione del profitto già acquisito, che non sia stato possibile quantificare).