(massima n. 1)
L'offerta di una somma di denaro di modesta entitą integra il delitto di istigazione alla corruzione se, tenuto conto delle condizioni dell'offerente, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si colloca, sia non irrisoria ed idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la valutazione sulla irrisorietą non deve essere operata in astratto, ma rapportata alla incidenza economica dell'atto contrario richiesto come contropartita al pubblico ufficiale).