(massima n. 1)
In materia di istigazione alla corruzione ai sensi dell'art. 322, comma secondo, cod. pen., la serietà e l'idoneità dell'offerta devono essere valutate in relazione al tipo di controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e del pubblico ufficiale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si è verificato. Un'offerta può dirsi non idonea se non riesce a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale e non manifesta una potenzialità offensiva sufficiente a conseguire lo scopo perseguito dall'autore.