Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 35779 del 11 maggio 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del delitto di corruzione propria di cui all'art. 319 c.p., è necessario che l'illecito accordo tra pubblico funzionario e privato corruttore preveda il compimento, da parte del primo, di un atto specificamente individuato od individuabile come contrario ai doveri d'ufficio, sicché, sul piano probatorio, occorre procedere alla rigorosa determinazione del contenuto delle obbligazioni assunte dal pubblico funzionario alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avuto riguardo in particolare al movente ed alle specifiche aspettative del privato, alla condotta serbata dall'agente pubblico ed alle modalità di corresponsione a questi del prezzo della corruttela.

(massima n. 2)

In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, il divieto di divulgazione (e utilizzo) comprende non solo le informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle la cui diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione alle notizie rivelate dagli addetti alle camere mortuarie ospedaliere ai gestori dell'impresa di servizi funebri, riguardanti gli avvenuti decessi, l'identità dei defunti e le modalità di rintraccio dei loro familiari, in quanto non coperte da segreto d'ufficio).

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