Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 33012 del 4 luglio 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

La corruzione presuppone l'esistenza di un pactum sceleris, ossia di un accordo illecito tra le parti. La "grave e palese negligenza" nell'espletamento dei propri doveri non č sufficiente a provare tale accordo illecito, né č idonea a sostenere una qualificazione del fatto come reato di corruzione. In assenza di prove concrete a supporto dell'accusa, il fatto contestato non sussiste. Queste massime sintetizzano i principi giuridici principali emersi dalla sentenza e possono essere utili per future interpretazioni giurisprudenziali in materia di incidente probatorio, valutazione delle prove acquisite in appello e configurazione del reato di corruzione.

(massima n. 2)

In tema di incidente probatorio, l'omesso deposito da parte del pubblico ministero dei verbali delle dichiarazioni giā rese dalle persone da esaminare, in violazione degli obblighi di cui all'art. 398, comma 3, cod. proc. pen., integra una nullitā a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, non consentendosi all'indagato la conoscenza degli atti necessari per lo svolgimento dell'esame e per la formulazione delle contestazioni, viene limitato l'esercizio del diritto di difesa.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.