(massima n. 1)
In tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l'intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l'indebita prestazione al pubblico ufficiale, in quanto non può ritenersi sufficiente ad escludere il metus publicae potestatis la sola circostanza che il soggetto passivo si sia rivolto alle forze di polizia, per sottrarsi alle pretese dell'autore del reato. Ricorre, invece, l'ipotesi del tentativo qualora la promessa segua la predisposizione d'accordo con la polizia di un piano diretto ad individuare il funzionario infedele e la stessa risulti preordinata a tale scopo. (Per la S.C., nella specie, a fronte della ricostruzione storico-fattuale operata dalla sentenza impugnata, che ha ravvisato l'anteriorità della promessa della parte lesa alla collaborazione con gli inquirenti, deve, pertanto, ritenersi corretta la qualificazione del delitto accertato in concussione consumata e non già meramente tentata).