(massima n. 3)
In tema di risarcimento dei danni originati dal reato, non trova applicazione il criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotto dall'art. 1, comma 62, legge 6 novembre 2012, n. 190, a tenore del quale l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente, in quanto tale disposizione concerne il giudizio di responsabilità amministrativa devoluto alla Corte dei conti.