(massima n. 1)
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione, non č configurabile il delitto di concussione nel caso in cui la condotta del pubblico ufficiale si risolva in un mero condizionamento, o in un'attivitā di generica persuasione, che non si estrinsechi in una forma di intimidazione obiettivamente idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo.