Cassazione civile Sez. III sentenza n. 977 del 10 febbraio 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ipotesi di furto di merce depositata presso i magazzini generali, la presunzione di colpa a carico dell'esercente il deposito è superata soltanto dalla prova della non imputabilità dell'evento e cioè dalla imprevedibilità o inevitabilità della sottrazione della merce malgrado l'uso della diligenza del buon padre di famiglia; tale prova liberatoria non può considerarsi raggiunta quando, indipendentemente dalle modalità del furto (con o senza violenza o minaccia alla persona), pur essendo i magazzini generali ubicati in zona soggetta alla particolare vigilanza di un corpo armato dello Stato (nella specie: la zona doganale del porto di Catania, vigilata dalla guardia di finanza), l'esercente non abbia autonomamente adottato tutte quelle precauzioni (servizio di vigilanza con personale proprio, installazione di sistemi antifurto, congrua copertura assicurativa, ecc...) che le circostanze (difficoltà per la forza pubblica di assicurare un controllo capillare, consumazione di altri furti in precedenza) suggerivano, secondo un criterio di ordinaria diligenza.

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