Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5267 del 11 maggio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di deposito nei magazzini generali, il caso fortuito, che libera il depositario dalla responsabilitā ex recepto (salvo che si tratti di danni evitabili, nonostante il fortuito, mediante tempestivo e diligente ripristino dell'idoneitā dei locali o recupero delle merci), č configurabile, rispetto ad eventi naturali, solo quando essi siano imprevedibili. Pertanto, con riguardo ad allagamenti provocati da intense precipitazioni atmosferiche, il suddetto fortuito non č invocabile in relazione alla mera eccezionalitā del fenomeno, dato che il carattere saltuario e non frequente del verificarsi di un accadimento non ne esclude la prevedibilitā, secondo la comune esperienza.

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