(massima n. 1)
Il curatore del fallimento, che agisce per l'accertamento della simulazione di un atto di vendita immobiliare al fine della ricostituzione delle preesistenti garanzie patrimoniali dei creditori, è considerato terzo rispetto alle parti del contratto, con la conseguenza che la prova della simulazione può essere fornita anche tramite presunzioni, e non è preclusa ai sensi dell'art. 1417 c.c.