Cassazione civile Sez. II sentenza n. 26528 del 1 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il curatore del fallimento, che agisce per l'accertamento della simulazione di un atto di vendita immobiliare al fine della ricostituzione delle preesistenti garanzie patrimoniali dei creditori, è considerato terzo rispetto alle parti del contratto, con la conseguenza che la prova della simulazione può essere fornita anche tramite presunzioni, e non è preclusa ai sensi dell'art. 1417 c.c.

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