(massima n. 1)
La prova della simulazione assoluta che i terzi o i creditori sono chiamati a fornire ex art. 1417 c.c. può fondarsi su elementi presuntivi. Le risultanze di un atto pubblico non sono decisive ai fini dell'indagine sulla simulazione, poiché la sua efficacia probatoria riguarda l'autenticità delle dichiarazioni e degli altri fatti attestati dal pubblico ufficiale, ma non la veridicità intrinseca delle dichiarazioni, né la corrispondenza dei fatti alla reale intenzione delle parti.