(massima n. 1)
In tema di simulazione contrattuale, l'inammissibilità della prova per presunzioni può essere fatta valere dalla parte interessata con l'impugnazione della sentenza in cui è contenuto il ragionamento presuntivo vietato, anche quando è stata la controparte a chiedere l'accertamento della simulazione per presunzioni, in quanto la violazione dell'art. 1417 c.c. produce una nullità relativa della sentenza, soggetta al regime ex art. 157, comma 2, c.p.c..