(massima n. 1)
L'erede che agisce per l'accertamento della simulazione della donazione può avvalersi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417 c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva, anche se non propone contestualmente l'azione di riduzione della donazione dissimulata.