(massima n. 1)
Il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius agisce in qualitą di terzo, acquisendo la qualitą di erede solo in seguito al positivo esercizio dell'azione di riduzione. Non si applicano, pertanto, le limitazioni probatorie previste per le parti originarie, essendo ammesso a provare la simulazione tramite testimoni e presunzioni.