(massima n. 1)
Ai legittimari che allegano la natura simulata degli atti di alienazione del de cuius è concessa la prova per testimoni e presunzioni. Tuttavia, la mera parentela tra il venditore e gli acquirenti non è sufficiente a dimostrare la simulazione, occorrendo ulteriori elementi probatori che attestino la natura liberale delle alienazioni. La prova del contrario offerta dai convenuti, relativa alla capacità economica e ai pagamenti effettuati, può essere ammessa come prova contestuale o successiva, non incorrendo nei limiti di cui all'art. 1417 c.c.