Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12972 del 27 maggio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di deposito nei magazzini generali, il cui fine principale č quello, proprio del deposito, della custodia, conservazione e restituzione delle merci, il rapporto tra i contraenti in materia di responsabilitā per inadempimento e di colpa presunta "ex recepto" č disciplinato essenzialmente dalle norme generali sul deposito con la conseguenza che il titolare dell'azione risarcitoria per la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose depositate nei confronti del depositario č, indipendentemente da chi sia il proprietario delle stesse, il depositante o il terzo se legittimato alla restituzione in quanto intestatario o possessore della fede di deposito o della nota di pegno, alla stregua della speciale disciplina prevista negli artt. 1792 e ss. c.c..

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