(massima n. 1)
Integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640-bis cod. pen., e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche, cui all'art. 316-ter cod. pen., la condotta di chi ottiene il riconoscimento del credito di imposta previsto dalla legislazione in materia di "bonus" edilizi per effetto della trasmissione di false fatture attestanti l'esecuzione di opere in realtą mai realizzate, posto che il riconoscimento del diritto da parte dell'amministrazione avviene in conseguenza dell'induzione in errore, realizzata con la produzione delle false fatture.