(massima n. 1)
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, il delitto di indebita destinazione di denaro o cose mobili, di cui all'art. 314-bis cod. pen., introdotto dall'art. 9, comma 1, d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112, trova applicazione solo rispetto alle condotte distrattive non riconducibili al paradigma delle "distrazioni-appropriative", ossia caratterizzate dalla destinazione del denaro o della cosa mobile altrui all'esclusivo soddisfacimento di interessi privati, che rimangono punibili a titolo di peculato.