(massima n. 2)
Non esclude il reato di peculato la circostanza che il concessionario del servizio di riscossione dei tributi locali, appropriatosi delle entrate rivenienti da tale attivitą, opponga in compensazione il credito tributario nei confronti dell'amministrazione, stante la natura impignorabile di tale credito, con la conseguente impossibilitą di esercitare lo "ius retentionis", ex art. 1246, comma primo, n. 3, cod. civ., a garanzia dell'altrui adempimento.