Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20127 del 30 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un'azienda sanitaria pubblica che sia addetto allo sportello CUP con il compito di attestare l'avvenuto pagamento del "ticket" da parte dell'utenza, a nulla rilevando che lo stesso sia tenuto a documentare l'attivitą di maneggio del denaro pubblico a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la condanna, demandando al giudice del rinvio di verificare se il ricorrente svolgesse i compiti a lui affidati con autonomia e discrezionalitą, requisiti che soli sono suscettibili di connotare l'attivitą come non meramente esecutiva).

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