(massima n. 1)
L'amministratore di un'associazione di pubblica assistenza riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio limitatamente alle attivitą di trasporto e soccorso sanitario espletate per l'utenza, ma non anche in relazione a quelle assunte nella ordinaria gestione dell'ente, che non ha alcuna connotazione pubblicistica. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilitą del reato di peculato in relazione alla condotta appropriativa, da parte dell'amministratore di fatto di una associazione di pubblica assistenza, delle somme percepite dall'ASL a titolo di corrispettivo per i servizi sanitari prestati dall'ente). ).