(massima n. 1)
Commette peculato ex art. 314 cod. pen., il soggetto che avendo il possesso o comunque la disponibilitą, in qualitą di amministratore di sostegno, del denaro dei propri amministrati, si appropri di ingenti somme di tale danaro, prelevandolo dai conti degli amministrati e riversando sulle loro carte ricaricabili importi nettamente inferiori alle somme prelevate, lucrando, per tal via, la differenza. In considerazione dell'importo comunque elevato della somma lucrata, deve ritenersi sussistente il dolo anche in presenza della serialitą degli incongrui versamenti e della mancata presentazione della rendicontazione annuale o di qualsivoglia traccia giustificativa delle somme prelevate in eccedenza.