Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 24598 del 8 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

Non riveste la qualifica di pubblico agente il dipendente di un IPAB che svolga mansioni in regime giuridico di diritto privato, in quanto il criterio oggettivo-funzionale delineato dagli artt. 357 e 358 cod. pen. impone di avere riguardo all'attivitą concretamente esercitata dal soggetto attivo, piuttosto che alla natura pubblica, o a prevalente partecipazione pubblica, dell'ente di appartenenza. (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato in appropriazione indebita aggravata le condotte di peculato contestate alla ricorrente, archivista con divieto espresso di firma, poi istruttore direttivo, rilevando come la sentenza si fosse attestata sul solo rilievo del controllo pubblicistico della casa di cura gestita dall'istituto di assistenza).

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