(massima n. 1)
In tema di reati di vilipendio delle istituzioni repubblicane commessi da militari, non č necessaria l'autorizzazione a procedere del Ministro della giustizia, in quanto la maggiore gravitā del delitto rispetto al corrispondente reato previsto per i cittadini comuni (art. 290 c.p.) giustifica il diverso trattamento legislativo, con esclusione di una condizione di procedibilitā di natura politica.