(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di partecipazione ad un'associazione con finalitā di terrorismo anche internazionale, di cui all'art. 270-bis c.p., č sufficiente, in presenza di una struttura organizzata, che la condotta di adesione ideologica del soggetto si sostanzi in seri propositi criminali volti a realizzare una delle finalitā associative, senza che sia necessario l'inizio della materiale esecuzione del programma criminale.