(massima n. 1)
Ai fini della configurabilità del delitto di associazione con finalità eversiva di cui all'art. 270-bis cod. pen., è necessaria l'esistenza di una struttura organizzata idonea allo scopo, con un grado di effettività tale da rendere quantomeno possibile l'attuazione del programma di eversione violenta dell'ordinamento democratico, non essendo sufficiente il mero perseguimento di una ideologia in contrasto con l'assetto costituzionale dello Stato. (Fattispecie relativa ad associazione aderente ad ideologia di estrema destra, nazista e antisemita, la cui attività si era estrinsecata nella diffusione di proclami via "internet", senza che gli adepti disponessero né di luoghi di incontro, né dei mezzi necessari alla realizzazione dei fini perseguiti).