(massima n. 1)
Integra il delitto di partecipazione ad associazioni con finalitą di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la condotta dell'agente volta alla sistematica diffusione verso terzi di informazioni provenienti da fonti, anche di accesso limitato, sicuramente riferibili al gruppo terroristico e attinenti alla vita di questo, in quanto sintomatica dello stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione. (Fattispecie in cui i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente sono stati desunti dall'intrattenimento di contatti via "Telegram" con soggetti aderenti alla medesima ideologia "jihadista", dalla espressa manifestazione della volontą di compiere atti di natura terroristica e, soprattutto, dalla diffusione di materiali propagandistici riservati, appositamente predisposti da organizzazioni direttamente facenti capo all'"Isis").