(massima n. 1)
Nell'ipotesi in cui l'imputato sia chiamato contestualmente a rispondere dinanzi alla Magistratura militare delle imputazioni di procacciamento di notizie segrete a scopo di spionaggio e procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato, esecuzione di fotografie a scopo di spionaggio, rivelazione di segreti militari a scopo di spionaggio e comunicazione all'estero di notizie non segrete nč riservate e, dinanzi al Giudice ordinario, dei reati di spionaggio politico e militare e rivelazione di segreti di stato, non ricorre un'ipotesi di concorso apparente di norme, in ragione del quale risulterebbero specializzanti le disposizioni del codice penale militare di pace, con prevalenza su quelle comuni e sulla cognizione dell'A.G. ordinaria, con conseguente retrocessione rispetto alla giurisdizione militare. Invero, i reati militari non hanno identico ambito di applicazione rispetto a quelli ordinari anche oggetto di contestazione e l'elemento di discrimine tra le due condotte si incentra sulla finalitā del procacciamento delle notizie riservate. Con la conseguenza per cui venendo in rilievo una ipotesi di concorso di reati, al giudice militare appartiene la cognizione dei reati militari e al giudice ordinario quella per i reati comuni.