(massima n. 1)
In tema di confisca di azioni di societā di capitali ex art. 187, comma 1, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'applicazione del disposto di cui all'art. 26 legge 23 dicembre 2021, n. 238, che limita l'obbligatorietā della misura ai soli beni costituenti profitto del reato, č preclusa dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto l'ablazione che, consolidando il passaggio della titolaritā del bene, costituisce il momento esecutivo della misura di sicurezza.