(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l'indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1, ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione "sproporzionata rispetto alla quantitą e alla qualitą di lavoro prestato", deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell'orario lavorativo, dell'assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno.