(massima n. 1)
È un principio di carattere generale, valevole anche allorché la confisca sia prevista da leggi speciali, che il sequestro preventivo, di cui all'art. 321, comma 2, c.p.p., finalizzato alla confisca, debba contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio; solo per le cose di cui all'art. 240, comma 2, n. 2, cod. pen. la motivazione può ridursi alla verifica dell'appartenenza del bene a quelli confiscabili ex lege (nella specie, la Cassazione ha stabilito che, in caso di trasporto abusivo di rifiuti, l'uso del veicolo in sé non costituisce reato e perciò non appartiene al novero dei beni confiscabili ex lege).