Cassazione penale Sez. I sentenza n. 33364 del 22 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado non può disporre la confisca di beni utilizzati per commettere il reato, se detta misura non è stata prevista dal giudice di primo grado e in assenza di appello del Pubblico ministero in merito alla mancata statuizione. Disporla, in tali casi, viola il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius.

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