(massima n. 1)
In tema di concordato in appello, il giudice di secondo grado non può disporre la confisca di beni utilizzati per commettere il reato, se detta misura non è stata prevista dal giudice di primo grado e in assenza di appello del Pubblico ministero in merito alla mancata statuizione. Disporla, in tali casi, viola il principio devolutivo e il divieto di reformatio in peius.