(massima n. 1)
In tema di misure cautelari reali, non può disporsi la sottoposizione al sequestro preventivo funzionale alla confisca delle somme accreditate sul conto corrente del reo successivamente all'esecuzione della misura ablatoria aventi causale lecita, sia di tutte le somme, genericamente individuate, che confluiranno in futuro sulle anzidette posizioni finanziarie fino alla concorrenza dell'importo corrispondente al profitto come determinato. Ed invero, nel caso in cui il sequestro disposto abbia "azzerato" le disponibilità di denaro sul conto corrente del reo, il successivo confluire di somme aventi origine lecita impedisce che si realizzi la "confusione" tra i valori monetari, il cui presupposto è che la somma di denaro "sia stata reperita nel patrimonio del reo al momento dell'esecuzione della misura ablativa o, se del caso, del prodromico vincolo cautelare".