(massima n. 1)
Il credito d'imposta legittimamente acquisito dalla banca cessionaria non costituisce profitto del reato e, pertanto, non è suscettibile di confisca né diretta (anche perché appartenente a persona estranea al reato), né per equivalente, perché ormai non più nella disponibilità del reo. Oltretutto il sequestro dei crediti tributari nei confronti del cessionario, secondo la sentenza n. 41798/2024 della Cassazione penale sarebbe pure inutile perché non inciderebbe sul profitto del reato conseguito dal reo con il corrispettivo della cessione.