(massima n. 1)
In ordine alla corretta individuazione del criterio di "ragionevolezza temporale" ai fini della imposizione del vincolo ablativo rilevante ex art. 240-bis c.p. va ribadito che che l'assenza di un collegamento di natura cronologica tra l'ingresso nel patrimonio del soggetto di ricchezza, sproporzionata ed ingiustificata nella sua origine, e l'attivitą criminosa presupposta, di per sč consentirebbe applicazioni illimitate della misura ablativa con effetti fortemente pregiudicanti i diritti di proprietą e di iniziativa economica del destinatario, oltre a rendergli molto difficoltosa, se non impossibile, la dimostrazione della legittima provenienza degli incrementi patrimoniali distanziati dal reato, specie se ad esso di molti anni antecedenti.