(massima n. 1)
In tema di confisca cd. allargata ex art. 240-bis cod. pen., non rileva, ai fini della giustificazione della provenienza del bene, che la provvista impiegata per l'acquisto del bene sottoposto a sequestro sia costituita da somme erogate a titolo di mutuo, nel caso in cui il denaro destinato all'adempimento dell'obbligazione nascente da tale contratto provenga dallo svolgimento di attivitą criminosa. (In motivazione, la Corte ha affermato che, in tal caso, il contratto di mutuo costituisce un segmento di un'operazione illecita pił ampia volta a eludere la finalitą vietata dall'ordinamento, ossia di consentire che il reo possa conservare cespiti riconducibili ad un'illecita accumulazione patrimoniale).