(massima n. 1)
Ai fini dell'operativitā della confisca di cui all'art. 240-bis cod. pen. nei confronti del terzo estraneo alla commissione di uno dei reati menzionati da detta norma, grava sull'accusa l'onere di provare, in forza di elementi fattuali che si connotino di gravitā, precisione e concordanza, l'esistenza della discordanza tra intestazione formale e disponibilitā effettiva del bene, non essendo sufficiente la sola presunzione fondata sulla sproporzione tra valore dei beni intestati e reddito dichiarato dal terzo, atteso che tale presunzione č prevista dall'art. 240-bis cod. pen. solo nei confronti dell'imputato.