(massima n. 1)
Secondo l'art. 578-bis cod. proc. pen., quando č stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilitā dell'imputato. Tale norma prevede la possibilitā di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, ed č applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e impone espressamente il previo accertamento della responsabilitā dell'imputato.