(massima n. 1)
Il provvedimento di sequestro preventivo funzionale alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. deve contenere la concisa motivazione del "periculum in mora", che non può essere ritenuto esistente in base alla sola titolarità, da parte del soggetto destinatario della misura, di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neppure quando l'oggetto del vincolo è costituito da un bene fungibile quale il denaro.