(massima n. 1)
In tema di misure di sicurezza patrimoniali, č legittima la confisca per equivalente di somme di denaro depositate su conto corrente bancario cointestato con soggetto estraneo al reato, in quanto l'immissione nel conto imprime alle somme una destinazione comune ai cointestatari, senza che rilevino, a tal fine, presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare la solidarietā nei rapporti interni tra creditori e debitori, fatta salva la facoltā per il terzo di dimostrare l'esclusiva riferibilitā a sé della quota parte delle somme in giacenza. (Fattispecie in tema di confisca per equivalente prevista per reati fiscali ex art. 12-bis, d.lgs. 74 del 2000).