(massima n. 1)
In tema di reati fallimentari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta del profitto del reato di bancarotta può riguardare solo somme di denaro per cui sia stato accertato un nesso di pertinenzialità rispetto al reato ovvero che costituiscono immediato reinvestimento o trasformazione di queste ultime e non già ogni somma reputata nella disponibilità dell'autore del fatto, altrimenti risolvendosi in un sequestro per equivalente, non consentito per il reato fallimentare.