(massima n. 2)
È manifestamente infondata la q.l.c. degli artt. 321, comma 2, c.p.p., 322-ter c.p. e 12-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 41 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono, per le misure cautelari reali, la fissazione di termini di durata analoghi a quelli stabiliti per le misure cautelari personali, atteso che la diversa natura e funzione delle prime giustifica un regime autonomo, che, in quanto non assimilabile a quello delle seconde, non risulta foriero di disparità di trattamento. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 21/10/2024)