Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20658 del 17 aprile 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio.

(massima n. 2)

È manifestamente infondata la q.l.c. degli artt. 321, comma 2, c.p.p., 322-ter c.p. e 12-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 41 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono, per le misure cautelari reali, la fissazione di termini di durata analoghi a quelli stabiliti per le misure cautelari personali, atteso che la diversa natura e funzione delle prime giustifica un regime autonomo, che, in quanto non assimilabile a quello delle seconde, non risulta foriero di disparità di trattamento. (Rigetta, TRIB. LIBERTA' SANTA MARIA CAPUA VETERE, 21/10/2024)

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