(massima n. 1)
In tema di concorso di persone nel reato, la confisca č disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito, essendo esclusa ogni forma di solidarietā passiva. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali.