(massima n. 1)
In tema di confisca disposta ai sensi degli artt. 240 e 240-bis cod. pen., essa è ammissibile solo nei limiti in cui il danaro, o altro bene confiscato, costituisca il profitto diretto del reato per il quale l'imputato è stato condannato. Non può essere oggetto di confisca il provento di altre condotte illecite estranee alla contestazione in giudizio.