(massima n. 1)
In relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, la confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato può essere disposta solo quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata. Non sono confiscabili le somme che costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.