(massima n. 1)
Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione puō riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege. Tale principio č confermato anche con specifico riferimento al sequestro funzionale alla confisca del profitto o del prezzo del reato in relazione ai delitti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000.